Deontologia professionale

Il comportamento professionale degli Architetti deve basarsi sull’assunzione di responsabilità dei propri atti, sull’autonomia culturale, sull’indipendenza del giudizio, sulla preparazione tecnica e professionale e sull’adempimento degli impegni assunti.

Quando si intendono intraprendere dei lavori di ristrutturazione nella propria abitazione, ci si può trovare nella necessità di rivolgersi ad un professionista abilitato, che può essere un architetto o un geometra o un ingegnere, che sviluppi le nostre necessità in un progetto.
Le figure professionali possono avere competenze simili ma ruoli differenti in base al tipo di incarico da svolgere.
In questo caso supponiamo di fare una manutenzione straordinaria all’interno dell’abitazione, quindi senza necessità di un ingegnere per i calcoli strutturali, ma un tecnico che possa presentare una Denuncia di Inizio Attività al Comune di riferimento per convalidare le modifiche progettate e che possa anche consigliare per gli aspetti più estetici delle finiture.
Fatte queste premesse, l’architetto a cui intenderemo affidare l’incarico di sviluppare il progetto, dovrà redigere la pratica edilizia al comune di residenza e successivamente seguire i lavori edili attenendosi alle regole deontologiche che regolamentano la professione nei confronti del Committente e delle pubbliche autorità.
Riportando quindi un estratto delle norme di Deontologia Professionale dell’ Ordine degli Architetti della Provincia di Milano come guida, possiamo riassumere i punti salienti:
L’Architetto deve uniformare il proprio comportamento ai principi deontologici di tutela della dignità e del decoro della professione e dell’Ordine;
Il rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla lealtà, correttezza e chiarezza;
L’Architetto nell’accettazione dell’incarico deve definire preventivamente ed esplicitamente con il committente, i contenuti e i termini della propria prestazione professionale e i relativi compensi. Il Professionista deve rapportare alle sue effettive possibilità d’intervento ed ai mezzi di cui può disporre, la quantità e la qualità degli incarichi e deve rifiutare quelli che non può espletare con sufficiente cura e specifica competenza;
L’Architetto è tenuto a comunicare al committente ogni variazione di condizioni che possano modificare le originarie pattuizioni dell’incarico;
L’Architetto deve evitare ogni forma di accaparramento della clientela mediante espedienti di qualsiasi tipo contrari alla dignità professionale;
Il Professionista deve meritare la fiducia del Committente eseguendo esattamente e diligentemente l’incarico conferitogli nonché tutelandone, nel miglior modo, l’interesse purché questo non contrasti con quello pubblico;
L’Architetto non deve subire passivamente la volontà del Committente quando questa contrasti con la sua autonomia e con il suo prestigio;
L’Architetto non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle Imprese costruttrici o nelle Ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente;
L’Architetto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni;
Qualora il Professionista intenda recedere dall’incarico a prestazione non ultimata, potrà farlo a condizione di prendere provvedimenti idonei a non danneggiare né il committente, né i colleghi in caso di incarico di gruppo;
Il Professionista, nell’espletamento delle varie fasi progettuali, è tenuto a produrre tutti gli elaborati necessari e sufficienti per la definizione o realizzazione dell’opera nei limiti di quanto stabilito dall’incarico. La carenza, l’imprecisione o l’indeterminatezza degli elaborati, anche se non contestate dal committente, costituiscono motivo di inadempienza deontologica;
Il breve elenco presentato è comune a tutti gli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori italiani e stranieri autorizzati ad esercitare la professione in Italia, i quali devono rispettarle e farle rispettare.