Ogni appartamento deve rispettare normative locali che dettano le misure minime di abitabilità.

Quando si progetta una unità immobiliare o si ha intenzione di acquistarne una nuova, si deve essere informati e attenti alle dotazioni minime degli spazi e degli ambienti abitabili.
Ogni comune ha un proprio regolamento edilizio e regolamento d’igiene che riprendono le direttive nazionali, indicando precisamente i parametri e le misure da rispettare per avere salubri gli spazi abitativi.
Riportando un estratto delle indicazioni generali dei comuni italiani possiamo individuare i capitoli più significativi per la definizione di una unità immobiliare:
La superficie minima utile degli spazi di abitazione e di servizio non deve risultare inferiore ai seguenti valori:
– camere ad un letto mq 9,
– camere a due letti comprensive di cabina armadio anche in muratura mq 14,
– soggiorno (anche con spazio di cottura) mq 14,
– cucina mq 5,
– locale studio mq 7,
– servizio igienico mq 3,50.
Per il secondo servizio igienico è richiesta una superficie minima di mq 2.
L’altezza media dei locali non deve essere minore di 2,70 m e può essere ridotta a 2,40 m nei bagni, negli spogliatoi e nelle lavanderie. L’altezza negli altri spazi di servizio quali antibagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, cabine armadio può essere ridotta a 2,10 m.
Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di un servizio igienico.
Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, oltre ai requisiti generali e specifici, devono avere le seguenti caratteristiche: pavimenti e pareti sino ad un’altezza di cm. 180 con superficie di materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; soffitto di materiale traspirante.
Per le cucine e gli spazi di cottura, cappa collegata direttamente e idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, gas, odori.
L’ambiente contenente il vaso igienico deve essere disimpegnato dal locale cucina mediante antibagno.
Il lavabo può essere ubicato nell’antibagno.
Anche per quanto riguarda le misure dei serramenti bisogna che ci sia una congruità tra la loro superficie apribile e la dimensione del locale in cui sono collocati, questo rapporto si definisce RAI (rapporto aereo-illuminante).
Le parti apribili dei serramenti occorrenti per la ventilazione naturale degli ambienti mediante aria esterna, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non possono essere inferiori a 1/10 del piano di calpestio dei locali medesimi.
L’illuminazione diurna dei locali deve essere naturale e diretta.
Possono usufruire di illuminazione artificiale i locali non destinati alla permanenza di persone e i servizi igienici che dispongono di aerazione attivata.
Le cucine, gli spazi di cottura, i servizi igienici, richiedono particolari accorgimenti tecnici per garantire il ricambio dell’aria: in particolare dalle cucine e dagli spazi di cottura devono poter essere allontanati i gas tossici derivanti dalle eventuali combustioni, i vapori e gli odori; dai servizi igienici devono poter essere allontanati i vapori e gli odori.

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